A. Gemelli [ma G. Dossetti], Le Associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo. Memoria storica e giuridico-canonica
Assisi, Oasi del S. Cuore (Pro manuscripto) 1939
Indice
AVVERTENZA, III
SOMMARIO, IX
CAPO PRIMO: Il concetto e gli elementi costituivi dello stato di perfezione, 1
1) Il concetto di perfezione.
2) Perfezione essenziale e perfezione supererogatoria.
3) La nozione di consiglio. Distinzioni; in ispecie, consigli generali e consigli particolari.
4) Concetto di stato in genere : suoi elementi costitutivi.
5) Stato di perfezione e stato comune. La causa formale dello stato di perfezione.
6) Analisi degli elementi costitutivi dello stato di perfezione: I) Un atto di consacrazione supererogatoria a Dio.
7) II) Una obbligazione permanente.
8) III) Esternamente manifesta.
9) IV) In ordine ad opere di consiglio.
10) Definizione dello stato di perfezione: in particolare dello « status perfectionis acquirendae » e dello « status perfectionis exercendae ».
CAPO SECONDO : Il concetto e gli elementi costitutivi della sostanza, dello stato religioso, 14
11) Nozione preliminare dello stato religioso in base ai testi evangelici.
12) Del concetto della donazione totale o donazione d’olocausto.
13) Raffronto con il comune insegnamento odierno.
14) In particolare se i voti appartengano alla sostanza dello stato religioso.
15) Confutazione degli argomenti comunemente addotti per l’essenzialità dei voti.
16) Se l’accettazione in nome della Chiesa e la vita comune appartengano alla sostanza dello stato religioso.
17) Definizione dello stato religioso «secundum rei substantiam».
CAPO TERZO La struttura giuridica positiva vigente dello stato religioso, 26
18) Analisi dei canoni 487 e 488, 10 c. j. c. – Concetti e requisiti giuridici positivi dello stato religioso.
19) I) I voti.
20) II) La vita comune. I due significati di vita comune: A) La incorporazione e tradizione ad una società organica.
21) B) La vita di comunità.
22) Essenzialità assoluta della incorporazione sociale. Derogabilità della vita di comunità.
23) III) La pubblicità dei voti: A) L’approvazione da parte della Chiesa; B) L’effettiva accettazione dei voti.
24) Ciò che non costituisce requisito positivo dello stato religioso (solennità, perpetuità dei voti ecc.).
25) Definizione dello stato religioso, secondo il concetto giuridico positivo vigente.
26) Le società di persone viventi in comune senza voti pubblici o società quasi religiose: in particolare della essenzialità anche per esse della donazione d’olocausto.
27) Prospetto dei loro requisiti : in particolare della derogabilità alla vita di comunità.
28) La classificazione giuridica delle associazioni quasi religiose: danno luogo ad un vero e proprio stato giuridico di perfezione totale, ancorché distinto dal concetto giuridico positivo dello stato religioso vero e proprio.
29) Conclusioni.
CAPO QUARTO: Le associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo, 40
30) Possibilità di sviluppo ulteriore della vigente disciplina: le nuove forme di consacrazione e le varie selezioni possibili per il loro inquadramento giuridico.
31) Caratterizzazione del tipo più importante fra le nuove forme : A) Elementi comuni con lo stato religioso o quasi religioso.
32) B) Elemento differenziale rispetto allo stato religioso o quasi religioso.
33) Raffronto comparativo tra lo stato religioso o quasi religioso e il nuovo tipo di consacrazione.
34) Esame della prima soluzione: inquadramento tra le associazioni religiose o quasi religiose.
35) Seconda soluzione: inquadramento fra le associazioni di semplici fedeli.
36) Motivi di ordine concettuale contro questa soluzione.
37) Motivi di ordine pratico.
38) Raffronto storico con lo sviluppo delle congregazioni a voti semplici.
39) Soluzione proposta.
40) Vantaggi.