1939 – Gemelli (ma G. Dossetti), Le associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo

1939.00.00 - Le associazioni d Dio nel mondo [edizione 1939] 1_Page_1_Image_0001_Page_1_Image_0001

Agostino Gemelli, o.f.m.  [ma G. Dossetti]

Le associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo.  Memoria storica e giuridico-canonica

Pro manuscripto, Assisi, Oasi del S. Cuore 1939

Indice

Avvertenza, iii
Sommario, ix
Capitolo primo – Il concetto e gli elementi costitutivi dello stato di perfezione, 1
1) Il concetto di perfezione. – 2) Perfezione essenziale e perfezione supererogatoria: precetti e consigli. – 3 ) La nozione di consiglio. Distinzioni: in ispecie, consigli generali e consigli particolari. – 4) Concetto di stato in genere: suoi elementi costitutivi. – 5) Stato di perfezione e stato comune. La causa formale dello stato di perfezione. – 6) Analisi degli elementi costitutivi dello stato di perfezione: I. Un atto di consacrazione supererogatoria a Dio. – 7) II. Una obbligazione permanente. – 8) III. Esternamente manifestata. – 9) IV. In ordine ad opere di consiglio. – 10) Definizione dello stato di perfezione. Definizioni: in particolare dello «status perfectionis acquirendae» e dello «status perfectionis exercendae».
Capitolo secondo – Il concetto e gli elementi costitutivi della sostanza dello stato religioso, 14
11) Nozione preliminare dello stato religioso in base ai testi evangelici. – 12) Il concetto della donazione totale e d’olocausto. – 13) Raffronto con il comune insegnamento odierno. – 14) In particolare se i voti appartengano allo stato religioso. – 15) Confutazione degli argomenti comunemente addotti per l’essenzialità dei voti. – 16) Se l’accettazione in nome della Chiesa e la vita comune appartengano alla sostanza dello stato religioso. – 17) Definizione dello stato religioso «secundum rei substantiam».
Capitolo terzo – La struttura giuridica positiva vigente dello stato religioso, 26
18) Analisi dei can. 487 e 488, 10 c. j. c.: concetto e requisiti giuridici positivi dello stato religioso. – 19) I) I voti. – 20) II) La vita comune. I due significati di vita comune: A) La incorporazione e tradizione ad una società organica. – 21) B) La vita di comunità. – 22) Essenzialità assoluta della incorporazione sociale. Derogabilità della vita di comunità. – 23) III) La pubblicità dei voti. – 24) Ciò che non costituisce requisito positivo dello stato religioso (solennità, perpetuità dei voti ecc.). – 25) Definizione dello stato religioso, secondo il concetto giuridico positivo vigente. – 26) Le società di persone viventi in comune senza voti pubblici o società quasi religiose: in particolare della essenzialità anche per esse della donazione d’olocausto. – 27) Prospetto dei loro requisiti: in particolare della derogabilità alla vita di comunità. – 28) La classificazione giuridica delle associazioni quasi religiose: danno luogo ad un vero e proprio stato giuridico di perfezione totale, ancorchè distinto dal concetto giuridico positivo dello stato religioso vero e proprio. – 29) Conclusioni
Capitolo quarto – Le associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo, 40
30) Possibilità di sviluppo ulteriore della vigente disciplina: le nuove forme di consacrazione e le varie selezioni possibili per il loro inquadramento giuridico. – 31) Caratterizzazione del tipo più importante fra le nuove forme: A) Elementi comuni con lo stato religioso o quasi religioso. – 32) B) Elemento differenziale rispetto allo stato religioso. – 33) Riassunto comparativo tra lo stato religioso o quasi religioso e il nuovo tipo di consacrazione. – 34) Esame della prima soluzione: inquadramento tra le associazioni religiose o quasi religiose. – 35) Seconda soluzione: inquadramento fra le associazioni di semplici fedeli. – 36) Motivi di ordine concettuale contro questa soluzione. – 37) Motivi di ordine pratico. – 38) Raffronto storico con lo sviluppo delle congregazioni a voti semplici. – 39) Soluzione proposta. – 40) Vantaggi.